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Articolo 464 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 464 ter Codice di procedura penale

(1)1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni(2).

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 quater.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) La norma in esame prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere formulata durante la fase delle indagini preliminari, prima ancora che venga esercitata l’azione penale. Tuttavia, ex art. 464 bis, tale richiesta può essere avanzata anche dopo l’esercizio dell’azione penale, innanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell’udienza preliminare ed al giudice del dibattimento.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 ter Codice di procedura penale

Mentre nel corso del processo (a partire dall'udienza preliminare in poi, entro i termini di cui all'art. 464 bis) la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere formulata autonomamente dall'imputato, nel corso delle indagini preliminari tale richiesta necessità del consenso del pubblico ministero.

Tale particolare disciplina si deve al fatto che il pubblico ministero non ha ancora concluso le indagini preliminari (o perlomeno ha ancora del tempo per concluderle) e quindi spetta al lui valutare in merito all'opportunità o meno della richiesta.

Se il p.m. presta il consenso, nulla quaestio, ed il giudice dispone la sospensione del processo, ma solamente quando ritiene idoneo il programma e reputa che l'imputato si asterrà dal commetter ulteriori reati.

In caso di dissenso del p.m., l'imputato può riformulare la richiesta innanzi al giudice prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

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