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Articolo 118 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

Dispositivo dell'art. 118 bis Codice di procedura penale

(1)1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, comma 2 e 3.

3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 14, della l. 3 agosto 2007, n. 124.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a garantire la circolazione di atti e informazioni del procedimento.

Spiegazione dell'art. 118 bis Codice di procedura penale

Oltre alla richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero (art. 117), alla richiesta del ministro dell'interno (art. 118), anche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri assume una valenza speciale rispetto a quella dei semplici interessati (art. 116), dato che la facoltà di penetrare il segreto investigativo presenta lo scopo di istituzionale di prevenzione dei reati, e non solo per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, come invece accade per la richiesta del ministro dell'interno.

Sempre per i medesimi fini di prevenzione generale dei reati, l'autorità giudiziaria può autorizzare il ministro dell'interno, anche tramite un ufficiale di polizia giudiziaria o il personale della Direzione investigativa antimafia, ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato, anche se custodito in forma automatizzata.

Una volta verificata senza ritardo la propria competenza e quella dell'organo richiedente, l'autorità può rigettare o accogliere la richiesta. Se rigetta la richiesta sarà evidentemente per la tutela del segreto di cui all'art. 329, e dovrà farlo con decreto motivato non impugnabile, ma ciò non toglie che la richiesta possa essere reiterata. Se accoglie la richiesta, trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie per la prevenzione dei delitti di cui all'art. 380. Le copie e le informazioni trasmesse mantengono comunque il segreto di ufficio e non potranno comunque i alcun modo essere pubblicate o divulgate.

Inoltre, evidentemente al fine di agevolare l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, l'autorità giudiziaria può trasmette le copie di atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

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