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Articolo 118 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno

Dispositivo dell'art. 118 Codice di procedura penale

1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [57] o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [380]. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa(1).

1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata(2).

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio [326 c.p.].

Note

(1) Il Ministro dell'interno può accedere alle fonti informative al fine di adempiere allo scopo istituzionale della prevenzione dei reati.
(2) Tale comma è stato introdotto ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a garantire la circolazione di atti e informazioni del procedimento.

Spiegazione dell'art. 118 Codice di procedura penale

Oltre alla richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero, anche la richiesta del ministro dell'interno assume una valenza speciale rispetto a quella dei semplici interessati (art. 116), dato che la facoltà di penetrare il segreto investigativo presenta lo scopo di istituzionale di prevenzione dei reati, ma solo per i reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Sempre per i medesimi fini di prevenzione generale dei reati, l'autorità giudiziaria può autorizzare il ministro dell'interno, anche tramite un ufficiale di polizia giudiziaria o il personale della Direzione investigativa antimafia, ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato, anche se custodito in forma automatizzata.

Una volta verificata senza ritardo la propria competenza e quella dell'organo richiedente, l'autorità può rigettare o accogliere la richiesta.

Se rigetta la richiesta sarà evidentemente per la tutela del segreto di cui all'art. 329, e dovrà farlo con decreto motivato non impugnabile, ma ciò non toglie che la richiesta possa essere reiterata. Se accoglie la richiesta, trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie per la prevenzione dei delitti di cui all'art. 380. Le copie e le informazioni trasmesse mantengono comunque il segreto di ufficio e non potranno comunque in alcun modo essere pubblicate o divulgate.

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