1. (1)Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.