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Articolo 289 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 289 bis Codice di procedura penale

(1)1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 4, lettera c) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

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