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Articolo 72 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Definizione del procedimento per incapacitą irreversibile dell'imputato

Dispositivo dell'art. 72 bis Codice di procedura penale

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca(1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»".

Spiegazione dell'art. 72 bis Codice di procedura penale

Specularmente a quanto previsto dall'articolo 72 (che si occupa della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato), la norma in commento stabilisce che, qualora sia accertata la irreversibile incapacità processuale dell'imputato e quindi la sua inidoneità ad esercitare correttamente i propri diritti e le proprie facoltà all'interno del procedimento, il giudice è tenuto a revocare comunque l'ordinanza di sospensione di cui sopra, per poi pronunciare sentenza di non doversi procedere, a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La confisca è invece compatibile con la sentenza di non doversi procedere.

Specularmente a quanto previsto dall'articolo 72 (che si occupa della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato), la norma in commento stabilisce che, qualora sia accertata la irreversibile incapacità processuale dell'imputato e quindi la sua inidoneità ad esercitare correttamente i propri diritti e le proprie facoltà all'interno del procedimento, il giudice è tenuto a revocare comunque l'ordinanza di sospensione di cui sopra, per poi pronunciare sentenza di non doversi procedere, a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La confisca è invece compatibile con la sentenza di non doversi procedere.

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