Cass. pen. n. 1263/2013
Le prove orali assunte da giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art. 26 comma secondo, c.p.p.. (Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva,
ex art. 2, comma primo, D.L. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010, della competenza per materia del tribunale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in qualsiasi modo aggravato).
Cass. pen. n. 14/1994
In tema di reati ministeriali, la violazione del divieto, per il procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, di compiere indagini prima della trasmissione delle proprie richieste, con i relativi atti, al collegio di cui all'art. 7 della citata legge costituzionale non comporta l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., in sede cautelare, degli elementi acquisiti; e ciò in forza della espressa deroga al principio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista dall'art. 26 c.p.p. per il caso in cui tale illegittimità derivi dall'inosservanza delle norme sulla competenza per materia (assimilabile a quella per funzione) e le prove siano ripetibili ed utilizzate soltanto nella fase precedente il giudizio.