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Articolo 549 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Dispositivo dell'art. 549 Codice di procedura penale

1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili(1)(2).

Note

(1) Il richiamo della disciplina del rito ordinario è possibile al ricorrere di due condizioni: in primo luogo che la materia non sia regolata dagli artt. 550 - 559 e poi che sussista una compatibilità delle previsioni con la struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
(2) Vengono riprese soprattutto le norme relative alla fase delle indagini preliminari, rispetto alla quale non sono quindi riscontrabili differenze tra i due procedimenti.

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nell'ulteriore avvicinamento del rito monocratico a quello collegiale.

Spiegazione dell'art. 549 Codice di procedura penale

L'avvicinamento, ad opera del legislatore, tra il rito monocratico ed il rito collegiale ha reso più che mai opportuna e giustificata la previsione di una norma generale, ai sensi del quale, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme del procedimento innanzi al tribunale collegiale, se non diversamente previsto.

In sintesi, le norme che regolano il procedimento davanti al giudice collegiale potranno essere applicate a due condizioni: la materia non deve essere disciplinata dagli articoli che seguono; è necessario verificare la compatibilità delle previsioni con la struttura del procedimento innanzi al giudice monocratico.

Ad esempio, non si potranno applicare le norme in teme di udienza preliminare, in tutte le ipotesi in cui si procede tramite la citazione diretta a giudizio. Per converso, nonostante l'assenza nel presente libro di disposizioni circa il giudizio immediato, si deve ritenere che tale istituto trovi applicazione tutte le volte in cui l'imputazione e l'azione penale inanzi al giudice monocratico dovrà essere esercitata tramite rinvio a giudizio.

Massime relative all'art. 549 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13716/2011

La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da almeno sei mesi per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall'art. 72, comma secondo, lett. b), ord. giud., comprende la facoltā di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 26/07/2010).

Cass. pen. n. 36352/2004

L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che puō essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullitā conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non č ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.

Corte cost. n. 168/1997

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la q.l.c. dell'art. 171 comma 2 c.p.c., nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi, sollevata con riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost. sia perchč la questione stessa, con riferimento agli art. 3 e 24, č stata prospettata in via meramente ipotetica, sia perchč, con riferimento all'art. 97 cost., il principio di buon andamento della p.a. č assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso.

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