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Articolo 639 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti in accoglimento della richiesta

Dispositivo dell'art. 639 Codice di procedura penale

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale(1).

Note

(1) Non sono quindi soggette a restituzione delle cose confiscate, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato.

Ratio Legis

Stante la pronuncia di proscioglimento a seguito di revisione risultano meritevoli di essere rimossi gli effetti discendenti dalla precedente condanna.

Spiegazione dell'art. 639 Codice di procedura penale

Oltre alla sentenza che dichiari l'inammissibilità della richiesta di revisione (v. art. 634), il giudizio può concludersi con il rigetto o l'accoglimento della domanda.

In caso di accoglimento della domanda, l'art. 637 stabilisce che il giudice revoca la sentenza di condanna e pronuncia sentenza di proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo. Va precisato che il comma 3 del citato articolo ha una valenza relativa, posto che il principio secondo cui il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte in precedenza esaurisce la propria valenza nelle ipotesi di revisione di cui all'art. 630, lett. c).

L'accoglimento comporta altresì la restituzione delle somma pagate in esecuzione della condanna, vale a dire le pene pecuniarie, le spese processuali, quelle per il mantenimento in carcere, per le misure di sicurezza patrimoniali e per il risarcimento dei danni in favore della parte civile (se citata per il giudizio di revisione) nonché la restituzione delle cose confiscate, tranne quelle di cui al secondo comma dell'articolo 240, comma 2 n. 2 c.p., ovvero le cose di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituisce reato.

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