1. Possono chiedere la revisione:
- a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto(1), l'erede o un prossimo congiunto;
- b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Note
(1)
L'ammissibilità della revisione non viene meno se il condannato muore successivamente alla proposizione dell'istanza ex art. 638.