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Articolo 628 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

Dispositivo dell'art. 628 Codice di procedura penale

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione [606] se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge(1) se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.

Note

(1) Ovvero l'appello se la sentenza è appellabile, il ricorso se è inappellabile.

Ratio Legis

La ratio di tale previsione si ravvisa nel principio secondo il quale il grado in cui la sentenza stessa è stata emanata funge da criterio per determinare il regime d'impugnazione.

Spiegazione dell'art. 628 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa dell'impugnazione della sentenza emessa dal giudice del rinvio, stabilendo che tale sentenza può essere (nuovamente) impugnata tramite ricorso in cassazione, se pronunciata in grado d'appello, e con l'appello se pronunciata in primo grado. In pratica, il legislatore restituisce alla sentenza annullata dalla cassazione gli stessi mezzi di impugnazione, tamquam non esset.

Tale assunto necessita tuttavia di una precisazione, dato che solamente in relazione alle sentenza cassate senza direttive delle cassazione si può parlare di uovo giudizio tout court. Per contro quando trattasi di annullamento parziale della sentenza cassata o di annullamento con direttive, orbene la “nuova sentenza” sarebbe solamente ricorribile in cassazione, dato che non si può attribuire ad un giudice intermedio il potere di decidere se la sentenza impugnata si sia o meno conformata al dictum della cassazione.

Ai sensi del comma 2, la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla cassazione ovvero per inosservanza del dovere del giudice di uniformarsi al dictum della cassazione.

Massime relative all'art. 628 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41085/2009

In tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di rinvio ha individuato nell'imputato l'esecutore materiale dell'omicidio in luogo del ruolo di mero concorrente assegnatogli nei precedenti gradi di giudizio). (Rigetta, Ass. Palermo, 07/07/2008).

Cass. pen. n. 8527/1993

Il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza d'annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più alta sede (le Sezioni unite), abbia modificato l'interpretazione delle norme che devono essere applicate.

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