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Articolo 622 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione della moglie del debitore

Dispositivo dell'art. 622 Codice di procedura civile

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte (1).

Note

(1) Si precisa che con sent. 15-12-1967, n. 143, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo in relazione all'art. 29 Cost., commi 2 e 3, in quanto contrario al principio della pari condizione giuridica dei coniugi. L'effetto di tale pronuncia è quello di considerare la moglie del debitore esecutato come un qualsiasi terzo anche con riferimento ai limiti della prova previsti al precedente art. 621. Pertanto, la moglie dovrà provare di aver acquistato i beni in un momento anteriore del pignoramento con atto avente data certa.

Spiegazione dell'art. 622 Codice di procedura civile

L'opposizione della moglie, ormai ammissibile a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma in esame con sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 15.12.1967, si assimila all'opposizione di qualsiasi altro terzo convivente anche con riguardo ai limiti probatori.

Massime relative all'art. 622 Codice di procedura civile

Corte cost. n. 143/1967

L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto č previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietā di lei e siti nella casa coniugale, si rifā ad una situazione non pių rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversitā di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unitā familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

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