Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2] (1).
Note
(1)
Durante lo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria e dopo l'approvazione dei rendiconti trimestrali, le rendite percepite dall'amministratore possono essere attribuite ai creditori, rappresentando così una sorta di distribuzione anticipata, mediante ordinanza non impugnabile pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Oppure, il giudice può decidere di accantonare le rendite, le quali andranno ad incrementare il monte attivo finale aggiungendosi al ricavato della vendita.
Questa scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice, tant'è che i creditori non possono sindacare con alcuno strumento di impugnazione l'opportunità della distribuzione, ma possono opporsi solo in caso di lesione del proprio diritto di concorrere alla distribuzione o contrastare soltanto le modalità di partecipazione alla stessa ( si cfr. 512).
Questa scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice, tant'è che i creditori non possono sindacare con alcuno strumento di impugnazione l'opportunità della distribuzione, ma possono opporsi solo in caso di lesione del proprio diritto di concorrere alla distribuzione o contrastare soltanto le modalità di partecipazione alla stessa ( si cfr. 512).