Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 569 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modalitą della vendita diretta

Dispositivo dell'art. 569 bis Codice di procedura civile

(1)Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568 bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568 bis.

Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.

Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:

  1. 1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'articolo 490, dell'offerta pervenuta e della vendita;
  2. 2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
  3. 3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli offerenti;
  4. 4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587.

Si applica l'articolo 585.

Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma.

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.

Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 569 bis Codice di procedura civile

Con questa norma vengono disciplinate le modalità che vanno seguite per mettere in atto il nuovo istituto della vendita diretta, introdotto dall’art. 568 bis del c.p.c..
Presentata l’offerta di cui all’ art. 568 bis ed accertata l’ammissibilità della vendita, si prospettano due possibilità:
a) il prezzo offerto è inferiore al prezzo base: il giudice deve fisare un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione da versare, decorsi inutilmente i quali l’offerta stessa sarà dichiarata inammissibile;
b) il prezzo è almeno pari al pezzo base o l’offerta viene integrata nel termine assegnato: il giudice, se non vi sono opposizioni, aggiudica l’immobile, stabilendo le modalità di pagamento del prezzo, da versare, a pena di decadenza, entro novanta giorni o nel termine inferiore eventualmente indicato dall’offerente.

Solo dopo che il prezzo è stato versato, il giudice dell’esecuzione pronuncerà il decreto di trasferimento.
Se il prezzo non dovesse essere versato nel termine di 90 giorni, il giudice dell’esecuzione sarà tenuto a disporre la vendita secondo il regime generale di cui al terzo comma dell’art. 569 del c.p.c..

Altra possibilità presa in considerazione dalla norma è quella della presenza di eventuali opposizioni da parte del creditore titolato o di quello indicato dall’ art. 498.
In tal caso il giudice, con ordinanza, fisserà una serie di termini, e precisamente:
- un termine non superiore a quarantacinque giorni per la pubblicità dell’offerta e della vendita, ex art. 490 del c.p.c. (dovrà essere redatto un vero e proprio avviso di vendita, ai sensi dell’ art. 570 del c.p.c.;
- un termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
- entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni di cui sopra verranno convocati il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, gli intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza per la deliberazione sull’offerta.

In presenza di più offerte, si svolgerà la gara tra gli offerenti, anche con modalità telematiche (nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter delle disp. att. c.p.c.), salvo che possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Infine, l’ultimo comma prevede che, su istanza dell’aggiudicatario, il giudice autorizzi il trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale e ordini, contestualmente alla trascrizione di quest’ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 586 del c.p.c..
Viene sostanzialmente recepita la prassi tipica delle procedure concorsuali, per le quali è previsto che la vendita dei beni acquisiti all’attivo possa effettuarsi attraverso “procedure competitive”, che, a mezzo di adeguate forme di pubblicità, assicurino la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!