L’appellante deve notificare all’appellato, entro il
termine di 90 giorni ovvero 150 se quest’ultimo risiede all’estero, il ricorso introduttivo al giudizio di
appello.
L’appellato, qualora intenda intervenire nel giudizio di appello, deve costituirsi mediante il deposito di una
comparsa di costituzione, nella quale esporrà le proprie tesi difensive e puntuali contestazioni, indicando i
mezzi di prova di cui intende valersi nonché allegando i documenti che offre in
comunicazione, nei limiti di cui al successivo
art. 473 bis 35 del c.p.c..
L’esposizione deve avvenire in modo chiaro e specifico, in ottemperanza a quanto disposto dal novellato
art. 121 del c.p.c., ove viene proprio consacrato il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, essenziale per garantire il diritto ad una ragionevole durata del processo nonché il principio alla leale collaborazione tra le parti processuali.
La costituzione dell’appellato si considera tempestiva se effettuata entro il termine di 30 giorni prima della data di udienza; tale termine va calcolato a ritroso, considerando il giorno dell’udienza come
dies a quo (che resta fuori dal periodo utile), mentre il trentesimo giorno costituisce il momento terminale (
dies a quem) e va computato.
Nella comparsa, tempestivamente depositata, l’appellato potrà anche proporre, a pena
decadenza,
appello incidentale, il cui scopo è quello di far valere la
soccombenza su una situazione sostanziale diversa da quella che è oggetto dell’appello principale.
Ciò vuol dire che, una volta proposta la prima impugnazione, l’altra
parte soccombente, che vuol impugnare, deve utilizzare la forma dell’appello incidentale, ed inserire, quindi, la propria impugnazione all’interno del processo già aperto, così conservando l’unicità del processo di impugnazione rispetto all’unicità della sentenza impugnata.
A differenza di quanto prescritto nel rito ordinario, viene qui previsto un ulteriore momento di
contraddittorio fra le parti; in tal senso va letto il secondo comma della norma, il quale dispone che l'appellante possa depositare una
memoria di replica entro il
termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza a cui l'appellato può, a sua volta replicare, con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.
La finalità di questa parte della norma è ovviamente quella di far sì che si arrivi all’udienza dell’appello con l’attività difensiva delle parti già esaurita.