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Articolo 473 bis 23 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti

Dispositivo dell'art. 473 bis 23 Codice di procedura civile

(1)I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 23 Codice di procedura civile

La norma in esame statuisce espressamente (al pari dell’ormai abrogato art. 709 ultimo comma c.p.c.), che i provvedimenti temporanei e urgenti, assunti dal Giudice relatore delegato o dal Collegio alla prima udienza, sono suscettibili di essere modificati o revocati (dal giudicante che li ha emessi).

Viene qui sostanzialmente recepito quell’orientamento che aveva indotto la giurisprudenza, argomentando dal combinato disposto tra l’originario art. 708 c.p.c., l’ultimo comma dell’art. 709 c.p.c. ed il quarto comma dell’art. 708 c.p.c., a ritenere che i rimedi della revoca e del reclamo di questi provvedimenti fossero subordinati alle sole circostanze sopravvenute (quindi, fin lì sconosciute e comunque non già oggetto di disamina da parte del Giudice), senza quindi introdurre un regime di libera modificabilità unicamente in considerazione di una diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento.

Va evidenziato che i fatti sopravvenuti, a cui la norma in esame adesso fa riferimento, possono avere, oltre che natura sostanziale (è tale, ad esempio, un mutamento nelle condizioni patrimoniali di un coniuge), anche natura processuale (ad esempio, nuovi accertamenti istruttori della polizia tributaria).

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