Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita nel termine fissato dal giudice istruttore(2).
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma (1).
Note
(1)
Va ricordato che il giudice può desumere argomenti di prova in generale dal contegno delle parti nel processo (art. 116, secondo comma, c.p.c.).
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".