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Articolo 798 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riesame del merito

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 798 Codice di procedura civile

È stato abrogato dall'art.73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

[Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'inefficacia della sentenza straniera.]

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