Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti (1).
Note
(1)
I procedimenti di apposizione dei sigilli possono essere utilizzati ogni qual volta sia necessario salvaguardare gli interessi patrimoniali di un determinato soggetto. Essi sono espressamente previsti dall'art. 48 del c.c. relativo alla nomina del curatore della persona scomparsa, dall'art. 361 del c.c. relativo all'apposizione dei sigilli sui beni del minore prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le loro funzioni, dall'art. 424 del c.c. che estende la tutela dei minori anche agli interdetti, dagli artt. 84-87 della legge fallimentare.