L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631 ultimo comma del c.c. (1) è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.
La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto (2).
Note
(1)
L'art. 631 del c.c., II comma, attribuisce al testatore la facoltà di disporre legati a favore di persone da scegliersi ad opera dell'onerato o di un terzo tra più persone, od enti, determinate dallo stesso testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate. Se il soggetto incaricato della scelta (o il terzo) non può o non vuole fare la scelta, qualunque soggetto interessato a conseguire il legato può presentare ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione affinché si proceda alla scelta(art. 747 del c.p.c.). Il ricorso deve essere notificato all'onerato e al terzo al quale spettava la scelta, la quale viene effettuata con decreto del presidente, dopo aver assunto le opportune informazioni.
(2)
Contro il decreto del presidente si può proporre reclamo al presidente della Corte d'Appello, mentre viene escluso in maniera categorica il ricorso in Cassazione.