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Articolo 736 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 736 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Nei casi di cui all'articolo 342bis del codice civile (1)(2), l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo(3).

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione(4).

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(5).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.]

Note

(1) La norma in esame è stata inserita dalla L. 154/2001 che ha previsto i c.d. ordini di protezione, ovvero gli ordini impartiti dal giudice quando la condotta del coniuge o del convivente o di altro familiare è causa di un grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro coniuge o convivente. In tali ipotesi il giudice può ordinare all'autore degli abusi e dei maltrattamenti, l'immediata cessazione di tali condotta e disporre il suo allontanamento dalla casa familiare, imponendogli, ove lo ritenga necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone vittime degli abusi come il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia e dei prossimi congiunti, oltre ai luoghi di istruzione dei figli della coppia. Inoltre, il giudice può richiedere l'intervento di un mediatore familiare o dei servizi sociali, e può disporre il pagamento di un assegno in favore delle persone conviventi che a causa della misura di protezione sono rimaste prive dei mezzi di sostentamento adeguati.
(2) Si tratta di misure provvisorie che possono durare per un tempo massimo pari a sei mesi, con la possibilità di proroga per una sola volta.
(3) Legittimati a proporre il ricorso sono il coniuge, il convivente o qualsiasi altro componente del nucleo familiare. Il ricorso va presentato presso il Tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o domicilio del ricorrente e dà avvio al procedimento in camera di consiglio che si conclude con decreto. Il giudice pronuncia il decreto dopo aver ascoltato le parti e adottato tutti i provvedimenti istruttori che ritiene più opportuni per il caso concreto.
Infine, si precisa che se il decreto non viene osservato, il destinatario viene punito con la pena stabilita dall'art. 388 del c.p..
(4) Nel caso in cui sussistano esigenze di necessità ed urgenza il giudice istruttore può adottare prima della comparizione delle parti il decreto che dispone i provvedimenti urgenti. Tale decreto potrà essere in seguito modificato o revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso.
(5) Contro il decreto pronunciato dal giudice è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla pronuncia. Il collegio, di cui non fa parte il giudice che aveva pronunciato il provvedimento reclamato, si pronuncia con decreto non ulteriormente impugnabile.

Spiegazione dell'art. 736 bis Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il procedimento attraverso il quale il giudice civile adotta gli ordini di protezione di cui agli artt. 342 bis e 342 ter c.c.
Va sottolineato che l’art. 342 bis c.c. è stato modificato a seguito della Legge n. 304/2003, per effetto della quale, mentre in origine era previsto che per ottenere l'ordine di protezione da parte del giudice civile, fosse necessario che la condotta non integrasse gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, adesso, invece, sono state soppresse le parole “qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio”, il che ha comportato che la competenza del giudice civile debba essere affermata in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione penale della condotta pregiudizievole.

L’ordine di protezione viene adottato dal giudice, su istanza di parte, allorché venga accertata una condotta del coniuge o di un altro convivente che si ponga come causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente.
Secondo quanto previsto dall’art. 342 ter c.c., con il decreto di cui all'art. 342 bis c.c., il giudice ordina, al coniuge o al convivente, la cessazione della condotta pregiudizievole.
Tale ingiunzione inibitoria costituisce il contenuto minimo e indefettibile dell'ordine di protezione; infatti, il giudice, sempre su istanza di parte, può disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente a cui è addebitabile quella condotta, prescrivendogli, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia.
E’ anche possibile che il giudice disponga l'intervento dei servizi sociali o di associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.

Il secondo comma dell’art. 342 ter del c.c. riconosce al giudice il potere di ingiungere al coniuge o convivente molesto il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'ordine di protezione, rimangano prive dei mezzi di sussistenza, ordinando se del caso che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato.

Nella disciplina del procedimento di adozione degli ordini di protezione contro le violenze familiari si segue il modello legale dei procedimenti in camera di consiglio, di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. (si tratta di un procedimento sommario camerale, capace di incidere su diritti soggettivi e caratterizzato da esigenze di particolare celerità).

L'atto introduttivo assume la forma del ricorso.
La legittimazione attiva va riconosciuta ai componenti del nucleo familiare che subiscono il pregiudizio, mentre legittimato passivo è il componente del nucleo famigliare che ha tenuto la condotta pregiudizievole.
In forza di quanto disposto dal primo comma della norma in esame, l'istanza può essere proposta anche dalla parte personalmente.
La competenza spetta al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o domicilio della parte istante e si tratta di competenza territoriale inderogabile ai sensi dell'art. 28 del c.p.c..
A condurre l'istruttoria è il giudice designato dal presidente del tribunale, il quale, sentite le parti, procede, nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti.
Il termine di otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto non è perentorio e può essere prorogato, prima della scadenza, per una durata non superiore al termine originario.
Qualora le parti dovessero raggiungere un accordo nel corso del procedimento, tale accordo rende improcedibile il ricorso.

Nello stesso decreto con cui viene disposto l'ordine di protezione, il giudice, ex art. 342 ter comma 3 c.c., determina la durata della misura, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione della stessa.
Il termine massimo viene determinato in mesi sei, ma può essere prorogato dallo stesso giudice, su istanza di parte, se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

Con il decreto che dispone l'ordine di protezione, il giudice determina le modalità di attuazione dell'ordine di protezione; qualora dovessero sorgere contestazioni o difficoltà in ordine all'esecuzione dell'ordine, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione della misura, per i quali può avvalersi dell’ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Per l’esecuzione dei provvedimenti contro gli abusi familiari si ritiene superflua la formalità della spedizione in forma esecutiva del titolo e la notificazione del titolo unitamente al precetto, dovendosi privilegiare, per ragioni di celerità, ogni forma di conoscenza legale del provvedimento da parte del soggetto che ne è destinatario.

L'attività esecutiva dell'ordine di protezione deve essere compiuta mediante l’intervento dell’ufficiale giudiziario; per la soluzione delle difficoltà o delle contestazioni nascenti nel corso della esecuzione dei provvedimenti non pecuniari contenuti nel decreto è competente lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento eseguito.
Per difficoltà debbono intendersi tutti gli ostacoli di natura materiale o giuridica che può incontrare l'ufficiale giudiziario nella sua attività discrezionale (es. interpretazione del titolo, identificazione dell'oggetto materiale dell'esecuzione, ecc.).

Ai sensi del terzo comma della presente norma, il decreto del tribunale, sia che accolga oppure rigetti il ricorso introduttivo, sia che confermi, modifichi o rigetti l'ordine di protezione precedentemente emesso, è impugnabile con il mezzo del reclamo al collegio, il quale deciderà in camera di consiglio, entro dieci giorni dalla notificazione dello stesso (del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento).
Occorre precisare che il reclamo non sospende l'esecutività del decreto, non sussistendo un potere sospensivo analogo a quello previsto dall'art. 669 terdecies del c.p.c..
Inoltre, secondo quanto previsto al quarto comma, il decreto emesso dal collegio in sede di reclamo non è impugnabile.

Va ricordato, infine, che è sempre possibile introdurre un giudizio ordinario di accertamento che abbia come oggetto i presupposti di emissione dell'ordine di protezione, a seguito del quale ottenere l'annullamento del decreto del tribunale.

Massime relative all'art. 736 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15482/2017

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la “vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la “ratio”, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.

Cass. civ. n. 625/2007

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342 bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario — stante l'espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell'art. 736 bis c.p.c., introdotto dall'art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) —, né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

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