Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 287 a seguito di referendum popolare.
[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.]