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Articolo 55 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilitą civile del giudice

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 55 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 287 a seguito di referendum popolare.

[Il giudice è civilmente responsabile soltanto:

  1. 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
  2. 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]

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