Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 287 a seguito di referendum popolare.
[Il giudice è civilmente responsabile soltanto:
- 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
- 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.
Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]