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Articolo 209 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione

Dispositivo dell'art. 209 Codice di giustizia contabile

1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere già depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

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