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Articolo 183 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Pluralitą di parti nel giudizio d'impugnazione

Dispositivo dell'art. 183 Codice di giustizia contabile

1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.

2. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di discussione.

4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell'articolo 178.

5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione è inammissibile o improcedibile, può non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

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