1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile(1).
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.
3. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell'articolo 93(2).
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.