1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti(1).
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, alle parti(2).