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Articolo 44 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rilevanza della nullità

Dispositivo dell'art. 44 Codice di giustizia contabile

1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

3. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

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