1. L'ordinanza č succintamente motivata. Se č pronunciata in udienza, č inserita nel processo verbale; se č pronunciata fuori dell'udienza, č scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo č collegiale, del presidente.
2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.