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Articolo 10 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sezioni giurisdizionali di appello

Dispositivo dell'art. 10 Codice di giustizia contabile

1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo(1).

2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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