1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilitā amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilitā pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti č esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.