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Articolo 50 bis Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Prevenzione delle discriminazioni

Dispositivo dell'art. 50 bis Codice delle pari opportunitą

1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.

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