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Articolo 178 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Spese per i collaudi e le ispezioni

Dispositivo dell'art. 178 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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