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Articolo 163 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Titoli di abilitazione

Dispositivo dell'art. 163 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:

  1. a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
  2. b) le modalità di espletamento dei servizi;
  3. c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
  4. d) l'ammissione agli esami;
  5. e) le prove d'esame;
  6. f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
  7. g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione(1).

2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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