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Articolo 153 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Competenza territoriale

Dispositivo dell'art. 153 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.

2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

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