1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localitą del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica č tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autoritą marittima pił vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.