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Articolo 144 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Autorizzazioni speciali

Dispositivo dell'art. 144 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:

  1. a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
  2. b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
  3. c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
  4. d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani(2);
  5. e) [Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.](1)

2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale(2).

Note

(1) Lettera abrogata dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
(2) La lettera d) del comma 1 e il comma 2 sono stati modificati dall'art. 2, comma 11, lettere a) e b) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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