1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98 viciessemel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.
2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98 viciessemel, previa consultazione dell'Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.
3. Il Ministero dell'interno provvede affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98 viciessemel.
4. Il Ministero dell'interno provvede affinché l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98 viciessemel. L'Autorità e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98 viciessemel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98 viciessemel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
5. Il Ministero dell'interno provvede affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98 viciessemel. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorità, anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante(1).
6. Il Ministero dell'interno provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98 viciessemel.
7. L'Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.