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Articolo 324 quinquies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole

Dispositivo dell'art. 324 quinquies Codice delle assicurazioni private

1. Per l'inosservanza degli articoli, 119 bis, comma 1, 119 ter, 120, 120 bis, 120 quater, 121, 131, 170, 185, 185 bis e 185 ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311 septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324 sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

  1. a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
  2. b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
  3. c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119 bis, comma 1, 119 ter, 120, 120 bis, 120 ter, 120 quater, 121, 131, 170, 185, 185 bis e 185 ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1(1)(2).

Note

(1) Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto che: "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
(2) Commi 1 e 6 modificati dall'art. 1, comma 26, lettere a) e b), del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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