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Articolo 220 quater Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societą controllante di Stato terzo

Dispositivo dell'art. 220 quater Codice delle assicurazioni private

1. Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.

2. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.

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