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Articolo 212 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Poteri dell'IVASS

Dispositivo dell'art. 212 bis Codice delle assicurazioni private

1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:

  1. a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47 quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216 decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;
  2. b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;
  3. c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

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