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Articolo 211 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Area della vigilanza supplementare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 211 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione : a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210; b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210; c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII. 3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219. 4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.]

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