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Articolo 339 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 339 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.

2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.]

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