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Articolo 344 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Regime di applicazione immediata

Dispositivo dell'art. 344 bis Codice delle assicurazioni private

1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:

  1. a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44 quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
  2. b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44 octies, commi 1, 6 e 7;
  3. c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45 sexies, comma 7;
  4. d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46 bis e 46 ter;
  5. e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57 bis;
  6. f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216 sexies, comma 1, lettera e);
  7. g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207 octies, 216 sexies, comma 1, lettere a) e b);
  8. h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45 novies;
  9. i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36 quinquies e 36 sexies;
  10. l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344 novies;
  11. m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344 undecies.

2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può:

  1. a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
  2. b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207 sexies;
  3. c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206 bis.

3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può:

  1. a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216 sexies, comma 1, lettera d);
  2. b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216 sexies, comma 1, lettera a);
  3. c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies;
  4. d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies, conformemente all'articolo 217 bis;
  5. e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220 octies e 220 sexies;

4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.

5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

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