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Articolo 336 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

Dispositivo dell'art. 336 Codice delle assicurazioni private

1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116 quater e 116 quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquemila per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116 quater e 116 quinquies, ed euro duecentocinquanta e cinquanta, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109 (1)(2)(3)(4)(5).

2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS(5).

3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività.

Note

(1) Il Decreto 1 agosto 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:
a) sezione A - agenti di assicurazione: persone fisiche: € 47,00; persone giuridiche: € 270,00;
b) sezione B - broker: persone fisiche: € 47,00; persone giuridiche: € 270,00;
c) sezione C: produttori diretti: € 18,00;
d) sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: € 9.600,00;
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 6.950,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.350,00".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2017".
(2) Il Decreto 8 agosto 2018 ha disposto che: "La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:
  1. a) Sezione A - agenti di assicurazione:
  2. persone fisiche: € 47,00;
  3. persone giuridiche: € 270,00.
  4. b) Sezione B - broker:
  5. persone fisiche: € 47,00;
  6. persone giuridiche: € 270,00.
  7. c) Sezione C:
  8. produttori diretti: € 18,00.
  9. d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
  10. banche con raccolta premi pari o superiore 100 milioni di euro e Poste Italiane: € 9.800,00;
  11. banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 7.100,00;
  12. banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.400,00".
Ha inoltre disposto che: "Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2018".
(3) Il Decreto 9 agosto 2019 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che "La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:
  1. a) Sezione A - agenti di assicurazione:
  2. persone fisiche: € 47,00;
  3. persone giuridiche: € 270,00
  4. b) Sezione B - broker:
  5. persone fisiche: € 47,00;
  6. persone giuridiche: € 270,00.
  7. c) Sezione C:
  8. produttori diretti: € 18,00.
  9. d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
  10. banche con raccolta premi pari o superiore a cento milioni di euro e Poste italiane: € 10.000,00;
  11. banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 8.170,00;
  12. banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.760,00".
Ha inoltre disposto, con l'art. 1, comma 2, che "Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2019".
(4) Il Decreto 11 agosto 2020 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che "La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:
  1. a) Sezione A - agenti di assicurazione:
  2. persone fisiche - euro 47,00;
  3. persone giuridiche - euro 270,00;
  4. b) Sezione B - broker:
  5. persone fisiche - euro 47,00;
  6. persone giuridiche - euro 270,00;
  7. c) Sezione C: produttori diretti - euro 18,00;
  8. d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:
  9. banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane - euro 10.000,00;
  10. banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro - euro 8.170,00;
  11. banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM - euro 2.760,00".
Ha inoltre disposto, con l'art. 1, comma 2, che "Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2020".
(5) Commi 1 e 2 modificati dall'art. 1, comma 34, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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