Cass. civ. n. 1527/2010
Ai sensi dell'art. 27, comma secondo, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta.
Cass. civ. n. 18854/2004
L'assicuratore convenuto in giudizio dai vari danneggiati, alcuni dei quali abbiano limitato la domanda alla condanna generica mentre altri abbiano domandato la condanna anche nel quantum ove non richieda espressamente l'estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno per gli effetti dell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può poi opporre ai danneggiati che agiscano per la liquidazione del danno l'esaurimento del massimale di polizza per effetto dei primi pagamenti.
Cass. civ. n. 13335/2004
L'assicuratore della responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata, di danneggiati in un unico sinistro, non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l'incapienza del massimale per aver già risarcito altri; ciò in quanto, invece, l'assicuratore ha l'onere di rispettare in tal caso il principio della par condicio, statuito dall'art. 27, primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale. Viceversa egli deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato (a meno che questi abbia consentito l'integrale risarcimento a favore di altri).
Cass. civ. n. 16521/2003
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall'art. 27 della legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l'obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici, sono istituti nettamente distinti tra loro, posto che le situazioni rispettivamente disciplinate sono radicalmente diverse, non confondibili nei loro presupposti e non unificabili nelle loro conseguenze, sicché, in caso di massimale incapiente, i suindicati enti, così come il danneggiato, concorrono con gli altri danneggiati, secondo lo schema prioritariamente delineato dall'art. 27 della citata legge.
Cass. civ. n. 5410/1997
Se l'assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 L. 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) - previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell'inadempimento del debitore - perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l'obbligo o il modo del pagamento.
Cass. civ. n. 5313/1995
Qualora in un sinistro derivante dalla circolazione stradale siano rimaste danneggiate più persone, l'assicuratore della R.C.A. (cui va equiparata l'impresa designata o cessionaria) ha l'onere di provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, allo scopo di procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, ai sensi dell'art. 27 comma primo legge n. 990/69; in difetto, l'assicuratore non può opporre l'esaurimento del massimale di polizza alla parte lesa che agisca con azione diretta in un momento successivo, salvo che non sia stato possibile acquisire la conoscenza delle ulteriori parti lese, malgrado l'uso dell'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 11925/1993
Nell'ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralità di persone, l'assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell'art. 27 della L. n. 990 del 1969, con la conseguenza che è tenuto anche oltre il massimale qualora resti in concreto accertata la sua colpa per aver omesso di impiegare l'ordinaria diligenza nella ricerca e identificazione di altri danneggiati o, dopo l'identificazione di detti danneggiati, abbia pagato a taluno di essi, senza tener conto del diritto degli altri.
Cass. civ. n. 10810/1993
La disposizione dell'art. 27 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non è applicabile alle maggiori somme dovute per l'accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell'assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da un'autonoma causa di debito dell'assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza; pertanto, la riduzione non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell'assicuratore, per soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, nel caso inverso in cui il massimale sarebbe stato, comunque, insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute a meno che la complessità e la difficoltà della liquidazione, anche in relazione alle esigenze di riduzione proporzionale della somma da pagare ai diversi danneggiati con l'accordo di questi, non impedisca di imputare il ritardo all'assicuratore che, gravato per legge del compito di liquidazione concorsuale del massimale, ha il dovere di attivarsi, con tutti i possibili mezzi, per promuovere un accordo tra i vari danneggiati fruendo di quella posizione di imparzialità e di indifferenza in cui versa il debitore rispetto ai destinatari del pagamento quando l'ammontare del debito sia a priori invalicabile, e, se convenuto (in giudizio) da uno dei danneggiati, mettendo a disposizione il massimale, dopo avere chiamato in causa tutti gli altri, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al fine di ottenere la propria estromissione dal processo.
Cass. civ. n. 7974/1991
La disposizione dell'art. 27 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non influisce sui tempi di adempimento della obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, e non esclude, quindi, l'opportunità che questo, accertata l'inadeguatezza della copertura assicurativa, ponga a disposizione dei singoli danneggiati il massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza e buona fede posti a suo carico dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; conseguentemente, la richiesta del danneggiato di risarcimento vale a costituire in mora l'assicuratore dalla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della citata legge, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel termine dilatorio a lui assegnato, tranne che non dimostri l'impossibilità dell'osservanza di tale termine.
Cass. civ. n. 4377/1991
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disposizione dell'art. 27 della L. n. 990 del 1969, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, presuppone che all'epoca della richiesta risarcitoria il massimale risulti già insufficiente ed è diretto a regolare il rapporto tra gli stessi danneggiati senza incidere sui tempi di adempimento dell'assicuratore a norma dell'art. 22 della detta legge non venendo meno per lo stesso, ove immediatamente convinto dell'inadeguatezza della copertura assicurativa, la debita opportunità della messa a disposizione del massimale di polizza, al fine dell'osservanza dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede previsti in via generale dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., indipendentemente dall'iniziativa o dalla collaborazione di danneggiati, per cui un tale onere non è previsto dalla legge.