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Articolo 87 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Disposizioni di carattere generale o particolare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 87 Codice delle assicurazioni private

Capo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[[1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno. 2. Le procedure di gestione del rischio includono: a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti; b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo. 3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP. 4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.]]

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