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Articolo 74 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

Dispositivo dell'art. 74 Codice delle assicurazioni private

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.

4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

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