Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 60 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Attivitą in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

Dispositivo dell'art. 60 bis Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel bollettino.

2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dall'articolo 28, comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

4. L’IVASS determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione iniziale. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.

5. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l’impresa in apposita sezione dell’albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 59 bis.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!