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Articolo 59 ter Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Attivitą in regime di stabilimento in un altro Stato membro

Dispositivo dell'art. 59 ter Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS. Nella comunicazione è indicato:

  1. a) l'indirizzo della sede secondaria;
  2. b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
  3. c) gli Stati membri in cui intende operare;
  4. d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

2. L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

3. L'IVASS informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'IVASS. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

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